Nel campo immobiliare, l’agevolazione “prima casa” è il principale stimolo alla contrattazione, in quanto la maggior parte delle compravendite si concludono usufruendo di questo beneficio fiscale. Per questo motivo, è bene capire in che cosa consiste esattamente. Quest’ultima si applica nella riduzione:
- dell’Iva dal 10 al 4% (da applicare al prezzo pattuito se l’immobile viene acquistato direttamente dal costruttore);
- dell’imposta di registro dal 9 al 2% (da applicare sulla rendita catastale rivalutata moltiplicandola per il coefficiente 116).
Perché all’acquisto della prima casa sia applicabile l’imposta di registro è necessario che:
- il venditore sia un soggetto privato, ossia un soggetto che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione;
- il venditore, pur essendo un soggetto Iva (e cioè, che agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione), non effettui una vendita imponibile a Iva.
Per ottenere l’agevolazione prima casa devono esserci una serie di presupposti:
- oggetto della compravendita devono essere gli immobili catastalmente identificati nel gruppo “A” escludendo le categorie A/1 , A/8 e A/9 che sono quelle in cui sono comprese le abitazioni di maggior pregio;
- la casa oggetto dell’acquisto deve essere ubicata nel Comune in cui l’acquirente ha già la residenza (oppure se il soggetto acquista un’abitazione al di fuori del suo Comune di residenza, ha a disposizione 18 mesi di tempo per cambiarla, a partire dalla data del rogito notarile;
- nel Comune in cui l’acquirente svolge l’attività di lavoro o di studio oppure nel Comune in cui ha sede il datore di lavoro dell’acquirente, se si tratta di un soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro o ancora se si tratta di un acquirente italiano emigrato all’estero che non possiede altre abitazioni sul territorio italiano.
Nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare:
- di non essere titolare esclusivo di altre proprietà nel Comune in cui è situata la casa oggetto di acquisto;
- di non essere titolare di quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale di altre abitazioni.
E’ opportuno sottolineare che se l’acquirente, possiede un’altra abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa, è possibile comunque compiere un nuovo acquisto usufruendo di quest’ultima, a patto che l’abitazione di sua proprietà venga alienata entro 1 anno dalla data del nuovo acquisto. Inoltre, se l’acquirente che compra la prima casa ha venduto da meno di un anno la sua abitazione dalla data del nuovo acquisto, può usufruire del cosiddetto “credito d’imposta” cioè il contribuente matura uno sconto da portare in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto.
Inoltre, dal 26 maggio 2021, i giovani under 36 con un Isee inferiore a 40.000 euro hanno diritto di poter beneficiare di una consistente agevolazione in sede di acquisto della prima casa. Questo beneficio consiste:
- con riguardo alle compravendite non imponibili ad Iva, nell’azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
- con riguardo ai mutui nell’azzeramento dell’imposta sostitutiva (altrimenti dovuta con l’aliquota dello 0,25% da applicare alla somma erogata dalla banca)
Quanto al requisito dell’età, la legge è chiara sotto questo punto di vista: possono usufruire delle agevolazioni i soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato.
Fonte dei dati: il Sole 24 ore